COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. ATLETICO FURCI di Furci Siculo (ME) – (avverso decisione Giudice Sportivo perdita GARA ATLETICO FURCI/S.G.BOSCO di Acireale del 25.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 27 del 28.11.2001) – Proc. n° 112/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
POL. ATLETICO FURCI di Furci Siculo (ME) – (avverso decisione Giudice Sportivo perdita GARA ATLETICO FURCI/S.G.BOSCO di Acireale del 25.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 27 del 28.11.2001) – Proc. n° 112/A –
La Società Atletico Furci ricorre avverso la decisione del Giudice di primo grado – C.U. n° 27 del 28.11.2001 – con la quale veniva inflitta alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe segnata, per la violazione delle norme circa l’utilizzazione dei calciatori “giovani”, i quali devono essere impiegati in numero di tre per tutta la durata della gara, come prescritto dalle norme in vigore, norme violate dalla ricorrente medesima la quale per un certo lasso di tempo ha utilizzato nella gara soltanto due giovani;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ufficiali di gara ed il gravame ritualmente proposto dalla Società Atletico Furci, osserva:
L’appello della Società Atletico Furci non può trovare accoglimento in quanto dall’esame dello statino di gara emerge in modo inequivocabile che la sostituzione operata dalla Società Atletico Furci è avvenuta fra il calciatore segnato in distinta con il n° 10 con altro calciatore contraddistinto con il n° 15 (Giannetto Massimo) calciatore fuori età;
Detto statino di gara risulta sottoscritto dal dirigente accompagnatore della Società Atletico Furci, il quale non ha sollevato, all’atto della sostituzione, nessuna obiezione ritenendo che lo statino stesso non riportava errori di sorta;
Conseguentemente questa Decidente non può non confermare il deliberato di primo grado;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello proposto della Società Atletico Furci confermando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado;
di incamerare la tassa versata (£. 200.000.=).
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