COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. BOSCO 1970 di Marsala (TP) – (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA BOSCO 1970/STRASATTI dell’8.11.2001 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – C.U. N° 18 del 14.11.2001 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI ) – Proc. n° 13/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. BOSCO 1970 di Marsala (TP) – (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA BOSCO 1970/STRASATTI dell’8.11.2001 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – C.U. N° 18 del 14.11.2001 – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI ) – Proc. n° 13/B – La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che al gravame come sopra non e’ allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia dello stesso alla Società controparte. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 n. 5 del C.G.S. e ne preclude l’esame. P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Società A.S. Bosco 1970; con addebito di tassa (£. 200.000.=).
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