COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI BRONTE STUDIO CLUB (CT) – (avverso squalifica calciatori Rinaldo e Bonsignore per tre gare inibizione dirigente Crisafulli Santo al 14.12.2001 – GARA BRONTE STUDIO CLUB/DON BOSCO ARDOR SALES del 12.11.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – Comitato Provinciale di Catania – C.U. n. 10 del 14.11.2001) – Proc. n. 14/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI BRONTE STUDIO CLUB (CT) - (avverso squalifica calciatori Rinaldo e Bonsignore per tre gare inibizione dirigente Crisafulli Santo al 14.12.2001 - GARA BRONTE STUDIO CLUB/DON BOSCO ARDOR SALES del 12.11.2001 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D - Comitato Provinciale di Catania - C.U. n. 10 del 14.11.2001) - Proc. n. 14/B Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione dell’inibizione e delle squalifiche dei propri tesserati in quanto sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Nessun elemento di contradditorietà presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; In ordine alla inibizione inflitta al dirigente Crisafulli, questa Decidente ne dichiara l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41 p.3 lett.b) in quanto la squalifica inflitta al dirigente è limitata ad un mese; Riguarda la squalifica infitta al calciatore Rinaldo ritiene questa Decidente che può essere giustificata alla luce della condotta posta in essere dal tesserato dell’odierna appellante; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa di L. 200.000.= non versata sul conto intrattenuto presso questo Comitato.
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