COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara CASTELVETRANO SELINUNTE – ATLETICO VITA del 2/12/2001 1-6; Reclamo Castelvetrano Selinunte.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara CASTELVETRANO SELINUNTE - ATLETICO VITA del 2/12/2001
1-6; Reclamo Castelvetrano Selinunte.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 5/12/2001;
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Castelvetrano Selinunte chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto l'arbitro avrebbe disatteso l'obbligo di consegnare, prima dell'inizio della stessa, la copia della distinta dei calciatori della squadra avversaria e ciò nonostante esplicita richiesta; tale distinta veniva consegnata solo durante l'intervallo;
Considerato che l'art. 61, comma 2, delle N.O.I.F. espressamente sancisce che una copia dell'elenco di ogni squadra deve essere consegnata al dirigente o al capitano dell'altra squadra prima dell'inizio della gara e che la mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo "a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi";
Esaminato il supplemento di referto richiesto al direttore di gara, dallo stesso si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Societa' Castelvetrano Selinunte, la suddetta richiesta e stata formulata durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo ed immediatamente evasa;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Societa' Castelvetrano Selinunte addebitando alla stessa la relativa tassa non versata;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.