COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. BOLOGNETTA (PA) – (avverso provvedimento Giudice di 1° grado a carico di Venturelli Francesco (dirigente); calciatori: Vilardi Antonino, Pecoraro Salvatore; Porgi Maurizio; Salerno Vincenzo; ammenda £. 400.000.=; penalizzazione punti 3 in classifica – GARA BOLOGNETTA/CLUB ITALIA del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n. 82/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
POL. BOLOGNETTA (PA) – (avverso provvedimento Giudice di 1° grado a carico di Venturelli Francesco (dirigente); calciatori: Vilardi Antonino, Pecoraro Salvatore; Porgi Maurizio; Salerno Vincenzo; ammenda £. 400.000.=; penalizzazione punti 3 in classifica – GARA BOLOGNETTA/CLUB ITALIA del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) - Proc. n. 82/A
Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti assunti dal Giudice di 1° esame, sulla base delle risultanze degli atti di gara, e meglio specificati nel Comunicato Ufficiale n° 26 del 21.11.2001,
Sostiene la ricorrente che i provvedimenti assunti sono oltre misura se riferiti oltremodo atleti e dirigenti non coinvolti e quindi la Società stessa; fa particolare riferimento ai punti di penalizzazione (3) e all’ammenda di £. 400.000.=;
Conclude chiedendo la riconsiderazione dei provvedimenti assunti ritenendo che i tesserati interessati siamo rimasti coinvolti nella generale situazione di “marasma” venutosi a determinare;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Le risultanze delle singole condotte poste in essere dai tesserati in epigrafe , nei confronti del direttore di gara, non pongono dubbi di sorta circa la loro gravità e riconducibilità delle stesse ai singoli autori identificati singolarmente; in ordine al “quantum” delle sanzioni le stesse si appalesano proporzionate e graduate alle condotte poste in essere dai singoli tesserati;
Ritiene, però, questa Decidente che le impugnate sanzioni disciplinari presentano da sole la necessaria idoneità di punibilità per quanto accertato in ordine ai comportamenti posti in essere e debitamente censurati e, pertanto, tenuto in dovuto conto del fattivo comportamento, anche se dovuto, curato dai dirigenti locali (circostanza evidenziata dal direttore di gara, ascoltato da questo Organo Decidente) non si ravvede la opportunità di un aggravamento delle sanzioni stesse con l’ulteriore aggiustamento dei 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica;
Dato atto di avere ascoltato il rappresentante della Società ricorrente;
Atteso quanto sopra;
DELIBERA:
di annullare la penalizzazione di tre punti nella classifica di competenza, statuiti in 1° grado a carico della Società Pol. Bolognetta;
di confermare ogni altro provvedimento assunto dal Giudice di 1° esame nella loro specificità declaratoria;
per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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