COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI POL. CINISI (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA CINISI/TEN.TITI CONSIGLIO TERRASINI del 22.9.2001 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “A”) – Proc. n. 10/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI POL. CINISI (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA CINISI/TEN.TITI CONSIGLIO TERRASINI del 22.9.2001 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “A”) – Proc. n. 10/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Siino Angelo, nato il 18.7.1984, schierato dalla Società Ten Titi Consiglio Terrasini nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Siino Angelo, nato il 18.7.1984, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Ten Titi Consiglio Terrasini a quella data; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Ten Titi Consiglio Terrasini la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 300.000.=, pari a Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Favazza Aldo la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2001, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, del C.G.S.; senza addebito di tassa.
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