COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SIRACUSA S.r.l. – (avverso squalifica calciatore D’Agostino Marco per 3 gare – GARA SIRACUSA/MISTERBIANCO del 16.12.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 31 del 19.12.2001) – Proc . 143/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SIRACUSA S.r.l. – (avverso squalifica calciatore D’Agostino Marco per 3 gare – GARA SIRACUSA/MISTERBIANCO del 16.12.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 31 del 19.12.2001) – Proc . 143/A – Con appello ritualmente proposto dall’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenenendola eccessiva alla luce del reale accadimento dei fatti. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal D’Agostino e’ senz’altro censurabile e deprecabile e pertanto questa Decidente ritiene che la condotta del D’Agostino e’ lesiva delle norme regolamentari; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che la sanzione comminata dal Giudice di primo esame può essere ricondotta in un periodo più limitata dal momento che non ha prodotto conseguenze dannose ai danni dell’arbitro; P.Q.M. DELIBERA: Di ricondurre in due giornate la squalifica a carico di D’Agostino Marco (Siracusa) Senza addebito di tassa non versata.
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