COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. BOSCAIOLI (TP) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Pinto Giovanni – GARA BOSCAIOLI/IL GABBIANO del 13.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 31 del 19.12.2001) – Proc. n° 145/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. BOSCAIOLI (TP) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Pinto Giovanni - GARA BOSCAIOLI/IL GABBIANO del 13.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 31 del 19.12.2001) – Proc. n° 145/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato in quanto causata da un momento di “stizza”; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di contraddittorietà presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e lineari e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione di sorta. La condotta posta in essere dal Pinto e’ senz’altro deprecabile e va censurata, sia in ordine all’infrazione ai danni dell’avversario sia in ordine alle minacce ed alla condotta offensiva posta in essere nei confronti dell’arbitro a fine gara; In ordine al “quantum” ritiene questa decidente che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado al tesserato dell’odierna appellante può essere ricondotta in periodo di tempo più limitato alla luce della circostanza che tale condotta non ha comportato conseguenze dannose al direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Pinto Giovanni (Pol. Boscaioli); di restituire la tassa di £. 200.000.=, pari a € 103, versata.
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