COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI POL. CINISI (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA CINISI/CEPHALEDIUM dell’11.12.2001 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “A”) – Proc. n° 129/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI POL. CINISI (PA) – (posizione irregolare calciatore – GARA CINISI/CEPHALEDIUM dell’11.12.2001 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “A”) – Proc. n° 129/A – La Società reclamante segnala la posizione del calciatore Iacono Innocenzo, nato il 19.10.1985, schierato dalla Società Cephaledium nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Dato atto della legittimità relativa alla sottoscrizione del gravame in oggetto; Accertato che il calciatore Iacono Innocenzo non aveva titolo a prendere parte alla gara in esame in quanto con C.U. n° 28 del 5.12.2001 – pag. 876 – era stato reso noto il provvedimento disciplinare della squalifica per una gara – per recidività in ammonizione – ne consegue che alla Società Cephaledium vanno applicate le sanzioni previste dal C.G.S. (Art. 12 n° 5); P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Cephaledium la punizione sportiva della perdita delle gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 300.000.= pari a € 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Cerrito Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 3.2.2002, ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 17 n° 8, C.G.S. di infliggere al calciatore Iacono Innocenzo, nato il 19.10 1985 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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