COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. GRANITI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA GRANITI/MESSANA del 14.11.2001 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA) – Proc. n° 17/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. GRANITI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA GRANITI/MESSANA del 14.11.2001 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA) – Proc. n° 17/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pellegrino Alessio, nato il 7.10.1982, schierato dalla Società Messana nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare; Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Pellegrino Alessio, nato il 7.10.1982, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto alle gare della categoria “Juniores” possono partecipare calciatori nati dall’1.1.1983 in poi, senza possibilità di far partecipare alle gare stesse i calciatori “fuori quota” (C.U. n° 1 del 4.7.2001 – pag. 13) Conseguentemente in base alle norme in vigore va applicato il disposto di cui all’art. 12 – comma 5 – C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Messana la punizione sportive della perdita della gara in questione per 0-2 e l’ammenda di £. 250.000.= pari a € 129; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lo Re Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, C.G.S. di infliggere al calciatore Pellegrino Alessio la squalifica per una gara. di restituire la tassa reclamo erroneamente inviata nella misura di £. 100.000.=, pari a € 52
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