COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI C.S. EPIPOLI di Siracusa – (posizione irregolare calciatore – GARA AQUILA CALTAGIRONE/C.S. EPIPOLI dell’11.12.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE JUNIORES) – Proc. n° 27/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI C.S. EPIPOLI di Siracusa – (posizione irregolare calciatore – GARA AQUILA CALTAGIRONE/C.S. EPIPOLI dell’11.12.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE JUNIORES) – Proc. n° 27/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Reale Giuseppe, nato il 12.6.1982, schierato dalla Società Aquila Caltagirone nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Reale Giuseppe, nato il 12.6.1982, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, riservata soltanto a calciatori nati dall’1.1.1983 in poi (vedi C.U. n° 1 del l’11.7.2001 Delegazione Calcio a Cinque); P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Aquila Caltagirone la punizione sportive della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 250.000.= pari a € 129; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Savasta Vito la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, C.G.S.; senza addebito di tassa.
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