COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA SICILIA REGIONALE Gara S.C.VERDE NERO – ATLETICO VILLABATE del 9/ 1/2002 3-1; Reclamo Atl. Villabate.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
COPPA SICILIA REGIONALE
Gara S.C.VERDE NERO - ATLETICO VILLABATE del 9/ 1/2002
3-1; Reclamo Atl. Villabate.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Atl Villabate segnala la posizione irregolare del calciatore Guardino Piero, schierato dalla Societa' Verde Nero sebbene squalificato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore Guardino Piero, prima svincolato dalla Societa' Verde Nero in data 16.07.2001 e successivamente ritesserato dalla stessa in data 7.09.2001, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una giornata relativamente alla gara di Coppa Sicilia Verde Nero /AICS Montevago del 10.09.2000, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 15 del 13.09.2000 e ribadito sul C.U. n° 4 del 18.07.2001;
A seguito di cio' il predetto calciatore partecipando alle gare di Coppa Sicilia per la propria squadra il 24.10.2001 ed il 7.11.2001 non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui trattasi non avendo scontato la sanzione comminata;
Pertanto, visti gli artt. 12, comma 5, del C.G.S. e 10 del Regolamento della manifestazione pubblicato sul C.U. n° 7 ter del 9.08.2001;
Si delibera:
Di infliggere alla Societa' Verde Nero la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 103 Euro, nonché l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Verde Nero, Arasi Giuseppe, la sanzione dell'inibizione fino al 15.02.2002;
Di infliggere al calciatore Guardino Piero (17.01.1972), della Societa' Verde Nero, una ulteriore giornata di squalifica;
Di restituire alla Societa' Atl. Villabate la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.