COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACIPLATANI (CT) (avverso squalifica fino al 31.3.2003 calciatore Campana Davide e ammenda di Euro 415 – GARA ACIPLATANI/ACICATENA del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 44 DEL 3.4.2002) – Proc. n° 317/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACIPLATANI (CT) (avverso squalifica fino al 31.3.2003 calciatore Campana Davide e ammenda di Euro 415 – GARA ACIPLATANI/ACICATENA del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 44 DEL 3.4.2002) – Proc. n° 317/A – Ricorre la Società interessata, rappresentando, in difesa, una realtà ben diversa da quella riferita dall’arbitro nel proprio rapporto, realtà che attiene alle ipotetiche responsabilità addebitate al calciatore di che trattasi; In verità, sostiene la stessa ricorrente che uno sputo in danno dell’arbitro ci e’ stato, ma l’autore non e’ stato il calciatore incriminato, ma persona rimasta sconosciuta. L’arbitro non sarebbe stato in condizione di rilevare direttamente l’autore, stante la provenienza e la posizione dello stesso assunta al momento dell’incriminata circostanza; Chiede, pertanto, la cancellazione del provvedimento impugnato così anche l’ammenda e per quest’ultima quantomeno una riduzione non ravvisandosi le intemperanze di cui al referto di gara; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Ritenuto opportuno, ha sentito l’arbitro, acquisendo agli atti le suppletive dichiarazioni e precisazioni dallo stesso rilasciata; Nel merito si perviene al convincimento che il direttore di gara non ha, con percezione diretta, visto chi ha materialmente lanciato lo sputo (che e’ pervenuto alle sue spalle); la circostanza che subito dopo giratosi, ha rilevato la presenza del calciatore Campana Davide come il più vicino alla sua persona deducendone che lo stesso era senz’altro l’indiziato della censurata condotta; non assume carattere di prova certa in ordine all’addebito oggettivo e soggettivo della derivante responsabilità. Al calciatore interessato va addebitato, certamente, un comportamento con insulti irriguardosi, lesivo della dignità del direttore di gara, né l’atteggiamento di personale recupero, poi manifestato nei confronti dell’arbitro e’ conducente ai fini dell’invocata non colpevolezza; Per quanto attiene l’ammenda essa trova legittima proposizione e statuizione, stante il comportamento del pubblico, dei tesserati, come può raccogliersi dagli atti di gara, ivi compresi i rapporti degli assistenti ufficiali e, per quest’ultimo, dalla stessa ammissione della ricorrente in ordine alla presenza di persona rimasta sconosciuta nella circostanza dello sputo; Così osservando; DELIBERA: di determinare a tutto il 30.10.2002 la squalifica, a tutti gli effetti, del calciatore Campana Davide (Pol. Aciplatani), così determinata per assicurare l’afflittività ; di confermare ogni altro provvedimento assunto in primo grado; per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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