COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. GESCAL (ME) – (avverso squalifica calciatore Ruggeri Giacomo per sei gare – GARA GESCAL/ATLETICO PRO MENDE del 23.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 313/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. GESCAL (ME) – (avverso squalifica calciatore Ruggeri Giacomo per sei gare – GARA GESCAL/ATLETICO PRO MENDE del 23.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 313/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione indicata in epigrafe, poiché sostiene che la stessa e’ eccessiva rispetto al reale svolgimento dei fatti, ritenuto, peraltro, che la figura del proprio calciatore e’ stata sempre esemplare; La Commissione Disciplinare, ritenuto che il comportamento tenuto dai calciatori e’ descritto in maniera chiara e non si presta ad alcuna censura, ma considerato che non ha avuto particolari conseguenze ulteriori, questa Decidente la determina come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Giacomo Ruggeri (Pol. Gescal) per 4 gare; senza addebito di tassa.
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