COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIGOR MONTELEPRE (PA) – (avverso ammenda di Euro 200, squalifica calciatore Cucchiara Giuseppe per 5 anni – GARA TRAPPETO/VIGOR MONTELEPRE del 23.03.2002 – C.U. n. 27 del 27.03.2002 Campionato provinciale Calcio a 5 – C.P. Palermo) – Proc. n. 52/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. VIGOR MONTELEPRE (PA) - (avverso ammenda di Euro 200, squalifica calciatore Cucchiara Giuseppe per 5 anni - GARA TRAPPETO/VIGOR MONTELEPRE del 23.03.2002 - C.U. n. 27 del 27.03.2002 Campionato provinciale Calcio a 5 - C.P. Palermo) - Proc. n. 52/B
Con appello ritualmente proposto la Pol. Vigor Montelepre ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, ritenuta eccessiva rispetto a quanto realmente ascrivibile ai propri tesserati;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e sentita l’appellante all’udienza di trattazione del- l’8.04.2002, rileva che le condotte descritte dal Direttore di gara e l’identificazione dei loro autori, non lascia dubbi di sorta circa la attribuzione di responsabilità oggettiva alla Società (la quale risponde comunque dell’operato dei propri tesserati);
In ordine alla posizione del calciatore Cucchiara, si rileva dai medesimi atti che il tesserato risponde di atteggiamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, non risultando posta in essere alcuna forma di violenza sulla persona;
Per tali motivi si ritiene che la sanzione a carico del calciatore vada ridimensionata come indicato in dispositivo;
Ciò posto
DELIBERA:
in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto;
di determinare la squalifica a carico del calciatore Cucchiara Giuseppe a tutto il 31.12.2002 così assicurato il principio di afflittività della pena;
di confermare nel resto la impugnata decisione;
senza addebito di tassa non versata.
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