COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROSOLINI (SR) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA VIAGRANDE/ROSOLINI del 20.5.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY-OUT) – Proc. n° 317/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROSOLINI (SR) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA VIAGRANDE/ROSOLINI del 20.5.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY-OUT) – Proc. n° 317/A – Con decisione del 5.7.2001 la C.A.F. ha accolto il reclamo proposto dalla U.S. Rosolini annullando la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n° 55 del 13-14/6/2001 per violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., con rinvio. La Società U.S. Rosolini propone controreclamo con reclamo incidentale chiedendo: - in via principale il rigetto del reclamo a suo tempo avanzato dalla A.S. Viagrande Calcio e la conferma della decisione emessa dal Giudice Sportivo; - in via subordinata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; - in via ancora più subordinata la ripetizione della gara in campo neutro; Di contro la Società A.S. Viagrande Calcio con fax del 31.7.2001 si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali osserva: La delibera del Giudice Sportivo, sia pure respingendo il reclamo a suo tempo proposto dalla Società Rosolini, dando atto del risultato in campo, infliggeva alla Società Viagrande la penalizzazione di tre punti in classifica in relazione alle gare di andata e ritorno dei Play-Out tra Viagrande e Rosolini; Questa Commissione, esaminando il reclamo del Viagrande ha invece annullato il provvedimento della penalizzazione infliggendo l’ammenda di £. 3.000.000 (tremilioni) e confermando il resto, cioè convalidando il risultato conseguito in campo; Esaminando in questa sede il controreclamo con reclamo incidentale e sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale del 31.7.2001, va rilevato che la fattispecie in esame è assimilabile al dettato di cui all’art. 7 comma 1 C.G.S., che mira da un lato a salvaguardare il risultato conseguito in campo e quindi non premiare con la vittoria a “tavolino” la squadra che ha subito unicamente l’alterazione del potenziale atletico, evitando con ciò le simulazioni e strumentalizzazioni consentite dalla normativa precedente e dall’altro comunque di non far beneficare la Società responsabile oggettivamente dei punti conseguiti nella gara; Infatti il potenziale atletico della Società U.S. Rosolini, a seguito dei fatti in esame, non può essere considerato alterato a prescindere dalla gravità di quanto subito dal calciatore offeso; La circostanza esclude pertanto l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, che la normativa appunto esclude; In ordine alla comminata penalizzazione non può qui non ripetersi che nelle competizioni di play-off e play-out non si determina una classifica, già consolidatasi al termine del campionato, ma le Società acquisiscono o meno il diritto nascente dagli esiti delle gare finali, attraverso un punteggio. Pertanto non può procedersi alla statuizione di punti di penalizzazione che vanno scontati solo in presenza di classifica ordinaria. Neppure e’ condivisibile la conclusione di ripetizione della gara posto che la stessa ha avuto regolare svolgimento e conclusione; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il gravame così come sopra formulato con addebito di tassa (£. 200.00.=). Dispone comunicazioni alle parti come di rito.
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