COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 dell’ 8/10/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: Pol. Aciplatani Calcio, C.S. Lipari, Pol. Panormus Cinisi, Pol. Atl. Pro Mende, A.S.P. Ribera 1954 – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 5/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 dell’ 8/10/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: Pol. Aciplatani Calcio, C.S. Lipari, Pol. Panormus Cinisi, Pol. Atl. Pro Mende, A.S.P. Ribera 1954 – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 5/A Con singole note del 18-23.9.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per avere inserito in distinta di gara il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento; La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 7.10.2003 celebratosi nella contumacia delle deferite. Attesa la natura documentale del presente procedimento, in assenza di note difensive, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente, in quanto nessuna prova contraria è stata offerta dalle incolpate; Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia che fissa principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alle Società Pol. Aciplatani Calcio, C.S. Lipari, Pol. Panormus Cinisi, Pol. Atl. Pro Mende, A.S.P. Ribera 1954 l’ammenda di Euro 500 ciascuna per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it