COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 30/07/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento Società U.S. CAMPOBELLO DI LICATA (AG) per violazione art. 38 N.O.I.F. e art. 1 C.G.S. – Proc. n. 2/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 30/07/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento Società U.S. CAMPOBELLO DI LICATA (AG) per violazione art. 38 N.O.I.F. e art. 1 C.G.S. - Proc. n. 2/A La Presidenza del Comitato Regionale Sicilia con nota del 16.07.2003 ha deferito la Società in epigrafe indicata per i motivi qui di seguito specificati: n in data 14.12.2002 l’A.I.A.C. segnalava al Settore Tecnico che il Sig. Bella Alfonso, tesserato per la stagione 2002/2003 con la Società U.S. Campobello di Licata come allenatore, non aveva mai svolto le mansioni per le quali era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Ficarra Diego senza averne titolo. n interessato del fatto l’Ufficio Indagini della F.I.G.C., questi accertava che il Sig. Ficarra Diego aveva svolto mansioni di allenatore per la Società U.S. Campobello di Licata senza averne titolo e che il Sig. Bella Vincenzo si era reso corresponsabile di tale attività violando le norme in materia previste; n preso atto che il Settore Tecnico ha adottato i provvedimenti disciplinari a carico dei predetti, come da proprio C.U. n. 102 punto 21; n ritenuto legittimo il deferimento “de quo” per la nascente responsabilità a carico della Società deferita per quanto posto in essere dai suoi tesserati nel caso in esame (art. 2 punto 4 C.G.S.); DELIBERA: di infliggere, a norma dell’art. 13 punto b) alla Società U.S. Campobello di Licata l’ammenda di Euro 1.000 (mille); la presente delibera va notificata alle parti interessate nonché al Settore Tecnico della F.I.G.C.
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