COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso squalifica calciatori Borbone Alessandro per quattro gare e La Rosa Mirko per tre gare – GARA S.AGATA LI BATTIATI/S.PIO X del 7.5.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 73 dell’11.5.2005) – Proc. n° 279/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso squalifica calciatori Borbone Alessandro per quattro gare e La Rosa Mirko per tre gare – GARA S.AGATA LI BATTIATI/S.PIO X del 7.5.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “A” – C.U. n° 73 dell’11.5.2005) – Proc. n° 279/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati sostenendo l’eccessività della sanzione in relazione all’attenuante della provocazione ad opera dei giocatori avversari ed avuto riguardo alla mancanza di conseguenze fisiche in danno degli avversari; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Dal rapporto di gara, si evince chiaramente il comportamento reiterato posto in essere dai due calciatori; Diversamente, invece, a quanto sostenuto dalla ricorrente non emergono le fasi precedenti gli accadimenti in esame e, pertanto, non è dato ritenere che siano stati i giocatori avversari a provocare ripetutamente i calciatori oggi destinatari della squalifica; Pertanto, questa Decidente ritiene di condividere nel merito le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice sotto il profilo della configurazione dei fatti; Tuttavia, ritiene questa Decidente eccessiva la misura della sanzione inflitta ai due giocatori, ai due giocatori, avuto riguardo dell’entità dei fatti che quindi ridetermina come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta a Borbone Alessandro a tre gare e di ridurre la squalifica inflitta a La Rosa Mirko a due gare; senza addebito di tassa, non versata.
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