COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI P.G.S. S. PIO X (CT) – (avverso squalifica calciatori Spampinato Salvatore per sei gare, Bonaccorsi Salvatore per sette gare, Stella Andrea per quattro gare, Turchetti Michele per tre gare, Spampinato Francesco per tre gare – GARA S.AGATA LI BATTIATI/S.PIO X del 7.05.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF – C.U. n. 73 dell’ 11.05.2005) – Proc. n. 279/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI P.G.S. S. PIO X (CT) – (avverso squalifica calciatori Spampinato Salvatore per sei gare, Bonaccorsi Salvatore per sette gare, Stella Andrea per quattro gare, Turchetti Michele per tre gare, Spampinato Francesco per tre gare – GARA S.AGATA LI BATTIATI/S.PIO X del 7.05.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY-OFF – C.U. n. 73 dell’ 11.05.2005) – Proc. n. 279/A Ricorre ritualmente la Società S.Pio X avverso le sanzioni comminate dal G.S. ai propri tesserati ed in epigrafe indicati. La ricorrente, pur riconoscendo censurabile l’atteggiamento dei propri calciatori, ritiene che in primo grado non si sia tenuto conto dell’atteggiamento provocatorio tenuto dagli avversari e pertanto chiede che le sanzioni siano adeguatamente ridotte. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: i fatti contestati trovano conferma negli atti di gara che giustificano l’operato del Giudice di primo esame, esaminando, però, le singole situazioni, le stesse, tenuto conto delle modalità, delle circostanze, conseguenze e mancata reiterazione, reputa di poter quantificare, i singoli provvedimenti come in dispositivo specificato: P.Q.M. In assenza della ricorrente, DELIBERA: di determinare la squalifica a carico di Spampinato Salvatore in cinque gare, la squalifica a carico di Bonaccorsi Salvatore in sei gare, la squalifica a carico di Stella Andrea in tre gare; confermando i rimanenti provvedimenti così come in primo grado statuiti. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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