COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso squalifica calciatori Giordano Salvatore, La Porta Giuseppe, Li Calzi Gioacchino, Moncado Michele per sei gare; Alù Mrco, Anello Filippo, Avarello Alessandro, Comparato Rosario, Di Giorgi Antonio, Lo Cicero Salvatore, Restivo Giuseppe per tre gare; ammenda di Euro 500,00. – GARA VITA/CALCIO CANICATTI’ del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 282/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso squalifica calciatori Giordano Salvatore, La Porta Giuseppe, Li Calzi Gioacchino, Moncado Michele per sei gare; Alù Mrco, Anello Filippo, Avarello Alessandro, Comparato Rosario, Di Giorgi Antonio, Lo Cicero Salvatore, Restivo Giuseppe per tre gare; ammenda di Euro 500,00. – GARA VITA/CALCIO CANICATTI’ del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 282/A Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Calcio Canicattì, pur condannando fermamente ogni atto di violenza con la irrogazione di misure adeguate per incresciosi episodi, chiede che i provvedimenti assunti in primo esame trovino adeguata commisurazione per i fatti realmente accaduti che non si sono manifestati così come descritti dalla terna arbitrale. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: trovano piena conferma le responsabilità statuite dal Giudice di primo grado sia a carico della Società, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto posto in essere dai propri sostenitori, sia dei singoli tesserati rei di condotte particolarmente aggressive e violente in danno di avversari. Detti condotte non meritano le richieste riforme tranne per alcuni calciatori come in dispositivo specificate (vedi rapporti terna arbitrale e C.C.); P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico di Alù Marco, Anello Filippo, Comparato Rosario, Di Giorgio Antonio, Lo Cicero Salvatore (tutti dell’A.S.D. Calcio Canicattì), confermando i rimanenti provvedimenti così come assunti in primo grado; per l’effetto non si addebita tassa.
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