COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPAR CALCIO di Pedara – (avverso ammenda di Euro 225,00 e squalifica calciatore Campanella Salvatore per quattro gare – GARA LICATA/SPAR del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA PLAY-OFF – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 283/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPAR CALCIO di Pedara – (avverso ammenda di Euro 225,00 e squalifica calciatore Campanella Salvatore per quattro gare – GARA LICATA/SPAR del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA PLAY-OFF – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 283/A Con appello ritualmente proposto la Società Pol. Spar Calcio ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, asserendo che le intemperanze della tifoseria è stata dettata dal comportamento tenuto da due calciatori avversari, e che il Campanella Salvatore si sarebbe soltanto limitato a difendere la propria incolumità. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che dal rapporto del Commissario di Campo si evince che la rissa è scaturita esclusivamente dal comportamento di un calciatore del Licata, per cui i tesserati dell’appellante possono rispondere solo per avervi partecipato, e non per averla provocata. Tale diversa configurazione, induce a determinare l’ammenda appellata in più ridotta misura. Invece, per quanto riguarda la squalifica del calciatore Campanella, si ritiene di doverla confermare in toto attesa la minuziosa descrizione del suo comportamento riferita dal Commissario di Campo nel proprio rapporto; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto determina in Euro 120,00 l’ammenda a carico della Società; di confermare nel resto la impugnata decisione; senza addebito di alcuna tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it