COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BOSCAIOLI di Marsala – (avverso omologazione gara SAMBUCA DI SICILIA/BOSCAIOLI del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PLAY-OUT – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 284/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 25/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BOSCAIOLI di Marsala – (avverso omologazione gara SAMBUCA DI SICILIA/BOSCAIOLI del 15.05.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PLAY-OUT – C.U. n. 74 del 18.05.2005) – Proc. n. 284/A Con appello ritualmente proposto la Pol. Boscaioli chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo riportata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima Società, nel quale lamentava la “lacunosità” ed erronea compilazione della distinta calciatori presentata dalla Società Sambuca di Sicilia, che, comunque, avrebbe creato confusione nella appellante nella identificazione della compagine avversaria, ed avrebbe, infine violato la regola dei Juniores da impegnare durante tutta la gara. Per quanto sopra, ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della consorella, ed a favore della stessa appellante. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed in particolare la distinta dei calciatori consegnata dalla società Sambuca al Direttore di gara, si osserva che la distinta in parola si appalesa correttamente compilata, peraltro in maniera abbastanza chiara e tale da non ingenerare dubbio alcuno o confusioni di sorta nella Società avversaria. I calciatori in essa indicati vengono scritti correttamente, con dati anagrafici, generalità, documento di riconoscimento e numero identificativo. Infine, non si rileva alcuna violazione della regola dell’utilizzo dei calciatori Juniores. In ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore Tarantino Francesco si evidenzia che, da accertamenti svolti da questo Organo, risulta regolarmente tesserato per la Società Sambuca di Sicilia. Per quanto sopra, va confermata in toto la decisione del Giudice Sportivo; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto la impugnata decisione; di incamerare la relativa tassa di Euro 130,00 già versata.
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