COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società: U.S. RAMACCA (CT) – per violazione art. 40 , p. 1, el Regolamento L.N.D. – Proc. n° 80/A bis –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società: U.S. RAMACCA (CT) – per violazione art. 40 , p. 1, el Regolamento L.N.D. – Proc. n° 80/A bis – Con nota del 5.12.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società U.S. Ramacca per non avere questa ottemperato a quanto prescritto dall’art. 40, p.1, Regolamento L.N.D. e dell’art. 37 Regolamento del Settore Tecnico in materia di tesseramento degli allenatori; La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza di trattazione per il giorno 20.12.2005, celebratasi nella contumacia della deferita, osserva che, attesa la natura documentale del presente procedimento, in assenza di note difensive, deve ritenersi fondato il presente deferimento. Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 40, Regolamento L.N.D., in riferimento all’art. 37 lett. c/b Regolamento Settore Tecnico – Nuovo Testo; Ciò premesso DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere alla Società U.S. Ramacca l’ammenda di Euro 1.000,00, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine di giorni trenta dal presente provvedimento, a pena di ulteriori e più gravi sanzioni. Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate ed al Settore Tecnico.
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