COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare F.RAIMONDI GANGI (PA) – per posizione irregolare calciatore Bertolino Paolo n. 26/02/1990 – GARA MONTEMAGGIORE/RAIMONDI GANGI DEL 29.11.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE C.P. PALERMO)– Proc. n° 09/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
F.RAIMONDI GANGI (PA) – per posizione irregolare calciatore Bertolino Paolo n. 26/02/1990 – GARA MONTEMAGGIORE/RAIMONDI GANGI DEL 29.11.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE C.P. PALERMO)– Proc. n° 09/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Bertolino Paolo perché sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34 punto 3) N.O.I.F. schierato dalla Società Montemaggiore nella gara prima indicata;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Bertolino Paolo risulta regolarmente autorizzato per la Società A.S.D. Montemaggiore vedi C.U. n°67 del 30.03.2005 – pag. 1440;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il reclamo come sopra proposto;
Con addebito di tassa versata al C.P. Palermo.
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