COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare F.RAIMONDI GANGI (PA) – per posizione irregolare calciatore Bertolino Paolo n. 26/02/1990 – GARA MONTEMAGGIORE/RAIMONDI GANGI DEL 29.11.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE C.P. PALERMO)– Proc. n° 09/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare F.RAIMONDI GANGI (PA) – per posizione irregolare calciatore Bertolino Paolo n. 26/02/1990 – GARA MONTEMAGGIORE/RAIMONDI GANGI DEL 29.11.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE C.P. PALERMO)– Proc. n° 09/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Bertolino Paolo perché sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34 punto 3) N.O.I.F. schierato dalla Società Montemaggiore nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Bertolino Paolo risulta regolarmente autorizzato per la Società A.S.D. Montemaggiore vedi C.U. n°67 del 30.03.2005 – pag. 1440; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; Con addebito di tassa versata al C.P. Palermo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it