COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PARTINICAUDACE di Partinico – (avverso inibizione Lombardo Marcello fino al 25.03.2006 – GARA SAMBUCA DI SICILIA/PARTINICAUDACE del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 90/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. PARTINICAUDACE di Partinico – (avverso inibizione Lombardo Marcello fino al 25.03.2006 – GARA SAMBUCA DI SICILIA/PARTINICAUDACE del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 90/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede di derubricare i fatti in maniera equa commisurandoli alla realtà degli episodi successi e chiede, quindi, la riduzione della inibizione inflitta al dirigente Sig. Marcello Lombardo;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale osserva:
i fatti descritti nel referto arbitrale sono chiari ed inequivocabili, ed in relazione della qualifica rivestita dal dirigente interessato rivestono una particolare gravità, perchè i dirigenti devono, sempre e comunque, dare l’esempio ai propri tesserati;
in relazione, però, che il comportamento tenuto dal Sig. Lombardo non ha causato ulteriori conseguenze, questa Commissione ritiene di commisurare la pena come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare l’inibizione al Sig. Marcello Lombardo fino al 28.02.2006 senza addebito di tassa non versata.
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