COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S.D. Castellana e calciatore Gangi Francesco (già tesserato con Società Gela J.T. s.r.l.) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1, C.G.S., in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 120/A bis

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S.D. Castellana e calciatore Gangi Francesco (già tesserato con Società Gela J.T. s.r.l.) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1, C.G.S., in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 120/A bis Con nota del 12.1.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società A.S.D. Pol. Castellana tesserato il calciatore Gangi Francesco, e questi sottoscritto il tesseramento, malgrado fosse già tesserato per altra Società la Gela J.T. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.1.2006, celebrata nella contumacia dei deferiti e lette le note difensive inviate sia dalla Società che dal genitore del calciatore nelle quali si rileva sostanzialmente “un disguido” tra le odierne parti e la Società Gela j.T.; ritenute in conducenti le giustificazioni addotte, atteso che la possibilità di tesseramento o meno di un calciatore può essere attestata solo dal competente Ufficio Federale, osserva questa Decidente che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, tra le quali l’art. 40, p. 4 N.O.I.F. e 1 C.G.S.; Circa le sanzioni da irrogare, ritiene questa Decidente di dovere tenere in considerazione che la lista di trasferimento del calciatore minorenne, è stata sottoscritta dal di lui padre, per cui, pur dovendo rispondere della violazione ascrittagli, al minore va applicata una sanzione molto contenuta nel tempo, atteso che gli accordi tra la Società cedente e cessionaria sono stati raggiunti dal genitore; P.T.M., La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.D. Pol Castellana l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Gangi Francesco, tesserato per la Società Gela J.T, a tutto il 31.3.2006; Il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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