COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico C.S. Partanna e calciatore Cammarata Francesco (già tesserato U.S.D. Petrosino), per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. e 1, c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 120/A ter

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico C.S. Partanna e calciatore Cammarata Francesco (già tesserato U.S.D. Petrosino), per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. e 1, c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 120/A ter Con nota del 12.1.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Cammarata Francesco, e questi sottoscritto il tesseramento malgrado fosse già tesserato per altra Società la U.S.D. Petrosino; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.1.2006, celebrata nella contumacia dei deferiti e lette le controdeduzioni inviate dalla sola Società, osserva: sostiene la Società la propria buona fede, per essersi “fidata” sia di quanto letto nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., sia delle dichiarazioni della stessa rese dal calciatore Cammarata, il quale sarebbe stato svincolato d’autorità dalla Società A.C. Sporting Partanna e dalla U.S. Salemi, e mai avrebbe sottoscritto tesseramento per l’U.S.D. Petrosino. A prescindere che la eventuale paventata falsità del tesseramento tra il calciatore e l’U.S.D. Petrosino doveva essere denunciata al calciatore medesimo che, invece, ha preferito mantenere il silenzio sulla presente vicenda, si ritiene inconducente la buona fede in materia, atteso che, come più volte questa Decidente ha avuto modo di ricordare, la possibilità o meno di tesserare un calciatore può essere attestata solo dal competente Ufficio Federale, e non certo dalle dichiarazioni dell’aspirando tesserato, Ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 C.G.S. P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società C.S. Partanna l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Cammarata Francesco, tesserato per l’U.S.D. Petrosino, a tutto il 30.6.2006; Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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