COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S.D. Sciagurata Muxar e calciatore Cacicia Angelo (già tesserato Nuova A.C. Montorio di Verona) per violazione art. 40 p. 4 e 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 120/A quater

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S.D. Sciagurata Muxar e calciatore Cacicia Angelo (già tesserato Nuova A.C. Montorio di Verona) per violazione art. 40 p. 4 e 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 120/A quater Con nota del 12.1.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Cacicia Angelo, e questi sottoscritto il tesseramento malgrado fosse già tesserato per altra Società la Nuova A.C. Montorio di Verona; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.1.2006, celebrata nella contumacia dei deferiti e lette le controdeduzioni inviate dalla sola Società, osserva: sostiene la Società la propria buona fede, per essersi “fidata” delle dichiarazioni alla stessa rese dal calciatore Cacicia, il quale, a suo dire, non sarebbe stato vincolato con alcuna Società, osserva questa Decidente la inconducenza della buona fede in materia, atteso che, come più volte questa Decidente ha avuto modo di ricordare, la possibilità o meno di tesserare un calciatore può essere attestata solo dal competente Ufficio Federale, e non certo dalle dichiarazioni dell’aspirando tesserato, Ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 C.G.S. P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.D. Sciagurata Muxar l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Cacicia Angelo, tesserato per la Nuova A.C. Montorio di Verona, a tutto il 30.6.2006; Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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