COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico della Società A.S.D. Adrano, per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 121/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico della Società A.S.D. Adrano, per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 121/A Con nota del 16.1.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto, per avere inserito in distinta di gara il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento, così come si evince dal C.U. n° 31/2006 La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 31.1.2006, celebratasi nella contumacia della deferita, la quale ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha dichiarato di avere richiesto il tesseramento del tecnico in argomento con ritardo per mancanza di documentazione da allegare; Attesa la natura documentale del presente procedimento, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce sia degli atti in possesso del Comitato deferente, che per l’ammissione dei fatti manifestata dalla deferita, anche se la fattispecie va inquadrata sotto il meno grave aspetto della “ritardata richiesta di tesseramento del tecnico” Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 38 N.O.I.F., in riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserarti devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alla Società Adrano l’ammenda di Euro 300,00 per i motivi in premessa, con diffida a dimostrare di avere regolarizzato la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, ed al Settore Tecnico della F.I.G.C.
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