COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico della Società A.S.D. Megara Augusta F.C. per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 6, p. 2) Reg, L.N.D. – Proc. n° 129/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico della Società A.S.D. Megara Augusta F.C. per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 6, p. 2) Reg, L.N.D. – Proc. n° 129/A Con nota del 20.1.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto, per non avere rispettato il termine del 31.12.2005 assegnato con C.U. n° 27/2005 per l’inoltro del certificato medico relativo al tecnico cui è stata affidata la conduzione della prima squadra. La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 31.1. 2006, celebratasi nella contumacia della deferita, la quale non ha neanche fatto pervenire memoria difensiva di sorta; Attesa la natura documentale del presente procedimento, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente, per cui non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione di rito, in dispositivo meglio indicata; Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 6, p. 2 Reg. L.N.D. in riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.D. Megara Augusta F.C. l’ammenda di Euro 400, per i motivi in premessa, con diffida a dimostrare di avere regolarizzato la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, ed al Settore Tecnico della F.I.G.C.
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