COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Milan Club Rivera per violazione art, 1 C.G.S. in riferimento all’art, 38 N.O.I.F. – Proc. n° 159/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento a carico Milan Club Rivera per violazione art, 1 C.G.S. in riferimento all’art, 38 N.O.I.F. – Proc. n° 159/A –
Con nota del 2.2.2006 il C.R.S. ha deferito la Società Milan Club Rivera di Paternò per avere utilizzato il tecnico Sig. Luigi Fazio, senza averne richiesto il preventivo tesseramento, in violazione, così facendo 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato ritualmente l’addebito; fissta l’udienza dibattimentale per il giorno 14.2.2006, celebrata nella contumacia della deferita ed in assenza di memoria difensiva di sorta, osserva:
il deferimento si appalesa fondato, alla luce degli atti trasmessi dal Comitato (vedesi C.U. n° 34 dell’1.2.2006) e ritiene questa Decidente che non vi è necessità alcuna di approfondimento istruttorio;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento del deferimento come sopra proposto di infliggere alla Società Milan Club Rivera l’ammenda di Euro 1.000, con diffida a regolarizzare nel termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a pena di ulteriori sanzioni;
Si comunichi alle parti interessate
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