COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società A.S.C.D. Progresso 2002 e calciatore Calcagno Alessandro già tesserato per A.S.D. Canale C 5 – per violazione art. 40, p.4 N.O.IF. – Proc. n° 35/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società A.S.C.D. Progresso 2002 e calciatore Calcagno Alessandro già tesserato per A.S.D. Canale C 5 – per violazione art. 40, p.4 N.O.IF. – Proc. n° 35/B Con nota del 26.1.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Alessandro Calcagno e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società, la Canale C 5 di Orvieto. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 14.2.2006 ed in assenza di nota difensiva, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale. Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Progresso 2002 l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Calcagno Alessandro (Tesserato per la A.S.D. Canale C 5 di Orvieto) a tutto il 30.6.2006; si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
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