COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. AQUILA di Bafia – (per posizione irregolare calciatore Brigandì Giovanni – GARA AQUILA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 147/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. AQUILA di Bafia – (per posizione irregolare calciatore Brigandì Giovanni – GARA AQUILA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 147/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Brigandì Giovanni schierato dalla Società Torregrotta nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Brigandì Giovanni risulta regolarmente tesserato per la Società A.S.D. Torregrotta; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa € 130,00 alla Società Aquila.
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