COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) – (per posizione irregolare calciatore Rizzuto Pasquale – GARA CITTA’ DI TERRASINI/SAN GIOVANNI GEMINI dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 177/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) – (per posizione irregolare calciatore Rizzuto Pasquale – GARA CITTA’ DI TERRASINI/SAN GIOVANNI GEMINI dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 177/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Rizzuto Pasquale schierato dalla Società Città di Terrasini nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Rizzuto Pasquale risulta regolarmente tesserato per la Società Città di Terrasini;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa € 130,00.
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