COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. TORREGROTTA (ME) – (avverso perdita della gara, squalifica calciatori Irrera Marco e Mento Maurizio per tre gere, inibizione Sig. Sindoni Antonio fino al 20.02.2006 – GARA AQUILA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 34 dell’1.02.2006) – Proc. n. 155/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. TORREGROTTA (ME) – (avverso perdita della gara, squalifica calciatori Irrera Marco e Mento Maurizio per tre gere, inibizione Sig. Sindoni Antonio fino al 20.02.2006 – GARA AQUILA/TORREGROTTA del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 34 dell’1.02.2006) – Proc. n. 155/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente nel quale viene chiesto: l’annullamento della punizione sportiva della gara persa per 0 – 3 comminata all’A.S.D. Torregrotta e mantenerla nei confronti dell’Aquila; in via subordinata, irrogare, in luogo della sconfitta, una delle sanzioni previste dall’art. 13 comma 1 lettera b), c), d) ed e) del C.G.S.; annullare o ridurre la squalifica ai calciatori Irrera Marco e Mento Maurizio; annullare la sanzione dell’inibizione del Sig. Antonio Sindoni in via istruttoria disporre la convocazione e l’audizione del direttore di gara; chiede di essere sentita; Preliminarmente questa Decidente dichiara che la richiesta di annullamento della sanzione del Sig. Antonio Sindoni è inammissibile ai sensi dell’art. 41 punto 3 lettera b del C.G.S.; sempre in via preliminare, in relazione agli accertamenti istruttori e dibattimentali, non vengono esaminate le richieste sulle squalifiche dei calciatori Irrera e Mento perchè già scontate. In ordine alle difese articolate nell’atto di appello la Società ricorrente evidenzia che nella partita di che trattasi non sussistevano i presupposti per comminare alla stessa Società Torregrotta la sanzione della perdita della gara per 0 – 3; poichè dalla lettura del referto arbitrale emerge prepotentemente e del tutto oggettivamente la univoca, responsabilità, anche oggettiva, dell’Aquila, Società ospitante. Ritiene, ancora, la Società appellante che unici responsabili per i fatti accaduti nel terreno di giuoco e dello scatenarsi dei fatti e delle situazioni che hanno influito sul regolare svolgimento della gara in oggetto sono soltanto i calciatori dell’Aquila. La Commissione Disciplinare, letto l’appello e gli atti di gara, convocata ritualmente la Società appellante per l’udienza dibattimentale del 21.02.2006, nella quale la stessa società ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie articolate difese, rileva: nel confermare, in via preliminare, l’inammissibilità della richiesta di annullamento dell’inibizione del Sig. Antonio Sindoni ed il momento in esame sulla posizione delle squalifiche ai calciatori Irrera e Mento perchè le stesse risultano, alla data odierna, già scontate; acquisito agli atti il supplemento di rapporto da parte del direttore di gara questa Decidente rileva, dalla lettura del referto arbitrale si evidenzia che il Direttore di gara al 45’ minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore n. 4 Giuseppe Di Natale dell’Aquila, lo stesso calciatore aggrediva un calciatore della squadra avversaria, che conduceva, la partita per 1 – 0 e si verificava una colluttazione. Lo stesso arbitro, nel supplemento di rapporto, dichiara che da questa colluttazione non è stato coinvolto, ne interessato, rimanendone straneo. Questa Decidente, in ordine ai fatti descritti nel referto di gara e dagli atti, rileva che la Società A.S. Torregrotta, vincente al 45’ del secondo tempo non aveva alcun interesse a provocare e/o rispondere alla provocazione del calciatore Di Natale, ma soltanto a difendersi dalle aggressioni subite. Poichè sempre, a sommesso parere di questa Decidente, il Direttore di gara non ha messo in atto tutti gli accorgimenti volti al regolare svolgimento della gara fino alla conclusione, ritiene di disporre la ripetizione della gara; P.Q.M. DELIBERA: annulla il giudicato di primo esame assunto dal Giudice Sportivo relativamente alla gara; in parziale accoglimento dell’appello proposto di disporre la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 12 punto 4 sub c del C.G.S. da disputarsi in campo neutro a cura del Comitato Regionale Sicilia; senza addebito di tassa.
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