COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. RANGERS (PA) – (avverso delibera G.S. ripetizione GARA RANGERS/SAN FRATELLO dell’8.3.2006 – Proc. n° 219/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. RANGERS (PA) – (avverso delibera G.S. ripetizione GARA RANGERS/SAN FRATELLO dell’8.3.2006 – Proc. n° 219/A – La Società Rangers chiede l’annullamento della delibera di ripetizione della gara indicata in oggetto ed assegnazione di gara vinta per mancata presentazione della squadra avversaria. Sostiene infatti la Società Rangers che le strade in entrata ed in uscita dal paese di San Fratello erano percorribili, così non sussistendo le ragioni di forza maggiore di cui al provvedimento del G.S. (dichiarazione di percorribilità ANAS); Controdeduce la società San Fratello, in termini, sostenendo l’infondatezza del gravame nel merito giusto attestato del Sindaco del Comune e del Comando della Polizia Municipale; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Preliminarmente si precisa che la gara in oggetto non rientra tra quelle per le quali va applicata l’abbreviazione dei termini, limitate alle “ultime quattro giornate” come da C.U. n° 159/A L.N.D. (a far data dal 19.3.2006) 2) Quanto alla “forza maggiore” non può non evidenziarsi, per conferirgli giusta valenza che il Sindaco del Comune di San Fratello, con ordinanza dell’8.3.2006, attestava l’impossibilità del transito dei mezzi di trasporto a causa del fondo ghiacciato, su tutto il territorio comunale. E’ allora evidente che nessun mezzo avrebbe potuto spostarsi all’interno del Comune di San Fratello, come pure attestato dal Comando dei Vigili Urbani. Di fatto la Società San Fratello non ha potuto lasciare il comune di residenza per impedimento di circolazione (vedi attestati del Comando della Polizia Municipale e del Sindaco, autorità di competenza sulla viabilità di un centro urbano). La dichiarazione dell’A.N.A.S., prodotta dalla ricorrente parla del tratto di collegamento tra la S.S. 113 e il Comune di San Fratello; la società San Fratello non aveva motivo alcuno a non presentarsi per la disputa della gara, semmai ne ha interesse; comunque è ancora tenuta a disputare la gara di che trattasi raggiungendone la sede (Palermo) alla data del recupero che sarà comunicato dal C.R. Sicilia; 3) Ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 55/2 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo, non versata (Euro 130,00)
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