COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PARTINICAUDACE (PA) – (avverso squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Casabianca Gaspare e ammenda € 1.000,00 – GARA MONTELEPRE/PARTINICAUDACE dell’11.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 15.3.2006) – Proc. n° 221/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PARTINICAUDACE (PA) – (avverso squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Casabianca Gaspare e ammenda € 1.000,00 – GARA MONTELEPRE/PARTINICAUDACE dell’11.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” - C.U. n° 41 del 15.3.2006) – Proc. n° 221/A La Società Partinicaudace ha presentato appello avverso i provvedimenti statuiti in 1° grado dal G.S. e riportati in epigrafe; L’appellante dopo una descrizione soggettiva degli avvenimenti tendente a discolpare i propri tesserati e sostenitori, chiede una riforma dei suddetti provvedimenti; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: Fermo restando quanto riferito dall’arbitro sul suo rapporto di gara, si confermano tutti gli addebiti statuiti in 1° esame ivi compreso la responsabilità oggettiva del calciatore Casabianca Gaspare (vice capitano in sostituzione del capitano già espulso), così come riconosciuto dalla stessa ricorrente, tant’è che chiede una riduzione della squalifica comminata a carico in primo esame indicandone addirittura il “quantum”; Risultano, inoltre, insopportabili le frasi razziste nei confronti dell’arbitro di colore da parte di tesserati e di sostenitori; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Casabianca Gaspare fino al 30.6.2006; di confermare l’ammenda di Euro 1.000,00 alla Società Partinicaudace; per l’effetto di non addebitare la relativa tassa.
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