COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPAR CALCIO (CT) – (avverso squalifica inflitta al proprio allenatore fino al 30.4.2006 – GARA SPAR CALCIO GRAVINA del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. F – C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n° 222/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPAR CALCIO (CT) – (avverso squalifica inflitta al proprio allenatore fino al 30.4.2006 – GARA SPAR CALCIO GRAVINA del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. F - C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n° 222/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, con motivazione in punto di fatto; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: L’appello come sopra proposto è inammissibile, ai sensi dell’art. 41, comma 3 lett. B, C.G.S. Ed invero, la squalifica inflitta al tesserato della società ricorrente si innesta su una precedente squalifica, fino a tutto il 31.3.2006; sicchè l’ulteriore sanzione inflitta all’allenatore, fino al 30.4.2006, non supera la misura di un mese è, quindi, come tale, inappellabile; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare il superiore appello inammissibile; con addebito di tassa non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it