COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso provvedimenti di ammenda di Euro 175,00, inibizione al dirigente Genovese Giovanbattista e Monaco Rosario, squalifica al calciatore Cannizzaro Alberto – GARA VIRTUS ISPICA/NOTO DEL 18.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. H – C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n° 223/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. VIRTUS ISPICA (RG) – (avverso provvedimenti di ammenda di Euro 175,00, inibizione al dirigente Genovese Giovanbattista e Monaco Rosario, squalifica al calciatore Cannizzaro Alberto – GARA VIRTUS ISPICA/NOTO DEL 18.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. H – C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n° 223/A – La Commissione Disciplinare, rileva preliminarmente che l’impugnazione di cui in epigrafe è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n° 39 dell’1.3.2006 e successivi; l’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello ai termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla Società Virtus Ispica la tassa reclamo di Euro 130,00.
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