COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico S.S.D. Limina e Pol Jetas Città Antica per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 43 p. 1 N.O.I.F. (certificati medici relativi agli allenatori) – Proc. n° 272/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico S.S.D. Limina e Pol Jetas Città Antica per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 43 p. 1 N.O.I.F. (certificati medici relativi agli allenatori) – Proc. n° 272/A Con singole note del 4.5.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere inviato il certificato medico alla pratica sportiva non agonistica, relativo ai propri allenatori; Quanto sopra, malgrado solleciti pubblicati nei Comunicati Ufficiali; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale celebratasi nella contumacia delle deferite, osserva che il presente deferimento si appalesa fondato alla luce degli atti in possesso del Comitato; Pertanto non rimane che irrogare le sanzioni di rito, meglio indicate in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: di infliggere a ciascuna delle Società deferite l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate, nonché al competente Settore Tecnico, perché ne abbia opportuna conoscenza
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it