COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare REAL S.CRISTOFORO (CT) – (avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo: GARA CAMPANARAZZU/REAL S.CRISTOFORO del 26.11.2006 – C.U. n° 14 del 29.11.2006 – Comitato Provinciale di Catania) –Proc. n° 11/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare REAL S.CRISTOFORO (CT) – (avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo: GARA CAMPANARAZZU/REAL S.CRISTOFORO del 26.11.2006 – C.U. n° 14 del 29.11.2006 – Comitato Provinciale di Catania) –Proc. n° 11/B Si oppone la Società ai provvedimenti assunti dal Giudice di 1° grado a margine delle risultanze degli atti di gara, attraverso una propria versione dei fatti in contestazione e una propria qualificazione sia dell’operato del direttore di gara che del Giudice di 1° esame; chiede la revoca delle sanzioni inflitte ed in subordine la loro riduzione nei minimi dittali, stante la lieve entità dei fatti, ed ancora in subordine una equiparazione dell’eventuale sanzione in considerazione di identiche posizioni; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Gli atti ufficiali di gara, godendo di fede privilegiata, rappresentando l’unica fonte di verità, a norma di quanto statuito dalle Carte federali e fino a prova contraria e di falso; Pertanto non possono trovare ingresso in questa sede le affermazioni contenute nel gravame come “discutibili ammonizioni”; “Gratuite ammonizioni” ; “fantomatici insulti”; “sanzioni generiche” e prive “di un minimo riscontro logico; “decisioni prestampate”, e impossibilità di riconoscimento di ipotetici aggressori” La diversità, poi, di un diverso trattamento sanzionatorio trova la sua legittimazione stante che ogni caso trova, nel merito, una sua diversa collocazione ed estrinsecazione; Passando all’esame di fatti accaduti, l’arbitro è stato fatto oggetto di violente proteste, insulti e minacce; alla notifica dei consequenziali provvedimenti disciplinari, l’arbitro è oggetto di strattonamenti, spinte e finiva con l’essere colpito con una manata alla nuca, provocandogli dolore, dal calciatore Vassallo Carmelo; l’arbitro stesso riconosceva tra gli altri aggressori i tesserati, Schillaci Salvatore, Panebianco Gianluca ed Ecora Francesco. Fermo restando di quanto si erano già resi responsabili l’allenatore Bonaccorsi Salvatore e l’assistente di parte Bonaccorsi Francesco; Legittima appare la decisione dell’arbitro di sospendere la gara a nulla incidendo la non notifica di espulsioni tali da determinare la mancanza di numero legale consentito, stante le condizioni venutesi a creare che ne giustificano la loro non assunzione; Appare alquanto grave la condotta posta in essere dai tesserati dell’odierna ricorrente che ne risponde oggettivamente. Le motivazioni statuite dal Giudice di primo esame sono condivisibili e, pertanto, DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Real S.Cristoforo; con addebito della tassa non versata pari ad Euro 130,00.
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