COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.S. VILLAGRAZIA (PA) – (Avverso perdita gara e squalifiche a diversi calciatori – GARA VILLAGRAZIA DI CARINI – PROCIDINA – del 03.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 28 del 06.12.2006 Proc. n. 100/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.S. VILLAGRAZIA (PA) - (Avverso perdita gara e squalifiche a diversi calciatori – GARA VILLAGRAZIA DI CARINI – PROCIDINA – del 03.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 28 del 06.12.2006 Proc. n. 100/A L’arbitro della gara in epigrafe riportata sospendeva la stessa al 41’ del 2° tempo poiché a causa di un fallo di giuoco si verificava una rissa in campo alla quale partecipavano n. 5 calciatori della Società Villgrazia di Carini e n. 6 calciatori della Società Procidina, contemporaneamente venivano aperti i cancelli ed estranei si introducevano sul terreno di giuoco, tutte condizioni che hanno spinto ad emettere il triplice fischio di fine gara anticipato; Il Giudice Sportivo della L.N.D. Comitato Regionale Sicilia, con provvedimenti riportati sul C.U. n. 28, sancita la responsabilità di entrambe le Società infliggeva alle suddette la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00 e squalifiche diverse ai calciatori: Anile Giovanni – Cerauolo Giuseppe – Evola Vincenzo – Purpura Giuseppe – Terranova Salvatore e Amato Salvatore della Società Villagrazia e Montalbano Andrea – Marrone Fratesco Paolo – Scalici Giuseppe – Armetta Luigi – Montalbano Giuseppe e Puleo Andrea della Società Procidina; Avverso i provvedimenti suddetti ha presentato appello la Società A.C.S. Villagrazia. Sostiene la ricorrente che nella gara suddetta non si è verificata alcuna rissa tra i calciatori delle due Società, smentendo la descrizione fatta dall’arbitro sul suo rapporto di gara, e pertanto venendo a mancare i presupposti della sospensione della gara, chiede la revoca e/o l’annullamento di tutti i provvedimenti disciplinari irrogati in I° grado dal Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva. Preliminarmente la Società ricorrente, presente all’udienza dibattimentale del 09.01.2007, insiste nelle difese riportate sull’appello prima riportato; La lettura del rapporto di gara, evidenzia in maniera chiara ed inequivocabile gli accadimenti che iniziati con una testata di un calciatore del Villagrazia ed inferta ad un avversario in seguito ad un fallo di giuoco, si sviluppava in una max-rissa che coinvolgeva diversi calciatori di entrambe le Società (5 della Società Villagrazia e 6 della Società Procidina); Considerato l’espulsione dei suddetti colpevoli di quanto descritto in narrativa ed individuati in maniera precisa dall’arbitro, avrebbe causato la sospensione della gara stente il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Alla luce di quanto acclarato, non appaiono suscettibili di revoche e/o annullamenti o riforme i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in prime cure che risultano legittimi e corretti; P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società A.S.C. Villagrazia con l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00 alla stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it