COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. BATTAGLIA MASSIMO DIRIGENTE A.P.D. MOTICEA (MODICA) – (RG) (Avverso inibizione fino al 15.03.2007 – GARA MOTICEA – JUNIOR VITTORIA del 26.11.2006 – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA) – C.U. n. 27 del 29.11.2006 Proc. n. 121/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. BATTAGLIA MASSIMO DIRIGENTE A.P.D. MOTICEA (MODICA) – (RG) (Avverso inibizione fino al 15.03.2007 – GARA MOTICEA – JUNIOR VITTORIA del 26.11.2006 – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA) – C.U. n. 27 del 29.11.2006 Proc. n. 121/A La Commissione Disciplinare preliiminarmente, rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dello art. 29 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; Di addebitare per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 130,00 a carico della Società A.P.D. Moticea (Modica-RG).
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