COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PETTINEO (ME) (avverso decisione Giudice Sportivo assunta a margine atti ufficiali GARA PETTINEO/SAN FRATELLO del 10.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – CU. N. 29 del 13.12.2006) – Proc. n°123/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PETTINEO (ME) (avverso decisione Giudice Sportivo assunta a margine atti ufficiali GARA PETTINEO/SAN FRATELLO del 10.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – CU. N. 29 del 13.12.2006) – Proc. n°123/A Esponendo una propria versione dei fatti contestati, oggetto della delibera statuita in I° grado, si oppone la Società ricorrente sostenendo, in buona sostanza, la mancanza di legittimità della decisione adottata dal Direttore di gara, di proseguire la gara dal 19° del secondo tempo pro-forma, per inesistenza di presupposti che ne giustificherebbero la decisione assunta; A parere della ricorrente l’arbitro era in condizioni di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, tant’è che le sue condizioni fisiche erano integre e i successivi provvedimenti tecnici adottati non presentano un condizionamento a favore della squadra ospitante. La mancanza, poi, di decisioni disciplinari da porre in essere che sono in suo potere, rappresenta una violazione di quanto previsto e sancito dalla regola n° 5 di gioco; In ordine alle squalifiche comminate a carico di propri calciatori ne chiede l’annullamento in subordine una congrua riduzione, in considerazione della sproporzione fra quanto contestato e quanto inflitto; Conclude, in ordine alla gara, chiedendo la conferma del risultato conseguito in campo o in subordine la ripetizione della gara; Per l’ammenda ne chiede l’annullamento o in subordine una riduzione stante la fattiva collaborazione del Dirigenti addetti all’ordine pubblico; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della ricorrente all’udienza di esame e decisionale del 9 Gennaio 2007, osserva: In ordine alla gara è fuori di qualsiasi dubbio o di diverso giudizio che l’arbitro ha subito un atteggiamento e condotta offensiva e minacciosa concretizzatesi con spintoni e strattonamenti finendo con l’essere raggiunto da vari calci, circostanze tutte addebitabili a tesserati dell’odierna ricorrente in parte individuati ed altri no; Gli episodi più che censurabili, per la loro dinamicità, pluralità ed aggressività, riducevano l’arbitro a non assumere immediatamente provvedimenti disciplinari, continuando la gara pro-forma: Rigettate le illazioni sostenute sulle origini natali dell’arbitro e sulla sua mancata assunzione di norme regolamentari e tecniche non influenti al caso in esame, stante la natura ed il contenuto delle infrazioni consumate; Ritenuto che l’ammenda si raffigura come duplicato di sanzione legittimata solo in presenza di fatti non soggettivamente e obiettivamente attribuiti, visti gli artt: 2;9;12;13 e 14; Codice Giustizia Sportiva , P.Q.M. DELIBERA: di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico ella Società A.S. Pettineo; di annullare l’ammenda statuita in 1° grado; di determinare in 5 gare la squalifica del calciatore Mondì Gaetano e in 4 gare quella a carico dei calciatori Turdo R. e Volpe F.P., tutti della Società Pettineo; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it