COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. DIEMME CAPACI (avverso decisione del G.S. – GARA DIEMME CAPACI/MISTRAL MEETING del 16.12.2006CAMPIOANTO DI CALCIO A CINQUE- C.U. N° 18 DEL 22.12.2006 C.P. PALERMO) – Proc. n° 17/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. DIEMME CAPACI (avverso decisione del G.S. – GARA DIEMME CAPACI/MISTRAL MEETING del 16.12.2006CAMPIOANTO DI CALCIO A CINQUE- C.U. N° 18 DEL 22.12.2006 C.P. PALERMO) – Proc. n° 17/B Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo adducendo una ricostruzione degli accadimenti da cui si evincono responsabilità più attenuate a carico di Società e tesserati; La Commissione Disciplinare letti i motivi di gravame, esaminati gli atti di gara e sentiti i responsabili della Società comparsi alla udienza del 9.1.2007, osserva: Le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente, al di là dell’accusa di malafede rivolta all’arbitro che non si può non stigmatizzare in questa sede, non appaiono conducenti perché disancorate da ogni elemento probatorio ed in contrasto con quanto sostenuto dal Direttore di gara nel suo rapporto; Non appare, pertanto, credibile che la persona indicata come allenatore della Diemme Capaci si sia limitato a bloccare il suo calciatore Guercio e a invitare l’arbitro ad una gestione della gara con più determinazione, così come non è dato ritenere che il già Dirigente peraltro inibito Puccio e gli altri giocatori menzionati dall’arbitro non si sono resi responsabili di quelle condotte offensive minacciose e violente nei confronti dell’arbitro, così come puntualmente descritte nel rapporto di gara, perché tale ricostruzione dei fatti non è supportata da alcun elemento di certezza e trova puntuale smentita dal referto arbitrale; Vanno, quindi, condivise le motivazioni ed i provvedimenti contenuti nella decisione di primo grado, così come le sanzioni che appaiono assolutamente proporzionate alla gravità delle condotte poste in essere dai tesserati della Diemme Capaci: P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare il provvedimento del Giudice Sportivo; con addebito di tassa non versata pari ad (Euro 130,00).
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