COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) (avverso la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 – GARA PRO CASTELDACCIA/SPORTING PALERMO del 2.12.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n° 28 del 6.12.2006) – Proc. n° 104/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) (avverso la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 – GARA PRO CASTELDACCIA/SPORTING PALERMO del 2.12.2006 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n° 28 del 6.12.2006) – Proc. n° 104/A – In maniera alquanto evasiva ricorre la Società interessata, avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, assunti in primo grado, non giustificando quanto riferito dall’assistente dell’arbitro, poichè non veritiero, lamentandosi, a suo parere, di una persecuzione, perpetrata in passato dagli ufficiali di gara, chiede l’annullamento della penalizzazione in classifica e una riduzione dell’ammenda; La Commissione Disciplinare: Letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: I provvedimenti impugnati trovano la loro legittimità nel più che censurabile operato di un ex dirigente della ricorrente oggi inibito da qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., il quale indebitamente è riuscito a penetrare nel terreno di giuoco inveendo, minacciando gli assistenti ufficiali dell’arbitro, finendo con lo strappare, in maniera violenta, dalle mani di un assistente la bandierina minacciando poi di usarla contro l’altro assistente; Preso atto della recidività comportamentale di detto dirigente inibito, perchè reso in diverse passate occasioni di tale condotta censurata e raggiunto da provvedimenti disciplinari; Considerata la gravità della manifestata minaccia, nei modi e circostanze posta in essere; Sancita la responsabilità oggettiva a carico della Società ricorrente; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; di disporre, per l’effetto, l’addebito della tassa di Euro 130,00, non versata.
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