COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) – (Avverso squalifica a tutto il 31.12.2007 calciatore Milano Nicola – GARA GIOIOSA – PRO CASTELDACCIA A – del 09.12.2006 – CAMPIONATO di PROMOZIONE) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 Proc. n. 110/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) – (Avverso squalifica a tutto il 31.12.2007 calciatore Milano Nicola – GARA GIOIOSA – PRO CASTELDACCIA A – del 09.12.2006 – CAMPIONATO di PROMOZIONE) – C.U. n. 28 del 6.12.2006
Proc. n. 110/A
Ricorre la Società interessata, deducendo che la squalifica comminata in I° grado a carico del proprio calciatore appare sproporzionata con carattere di palese disparità, per il gesto posto a fine gara, in danno dell’arbitro che pur censurabile, perché certamente non esemplare in quanto carente nel dovuto rispetto nei confronti della figura arbitrale, non presenta carattere e contenuti di gravità o di aggressività, chiede la revoca delle statuizioni in merito assunte dal Giudice Sportivo con una riduzione in misura equa del provvedimento impugnato;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello. Esaminati gli atti di gara, osserva:
Il calciatore Milano Nicola, si è reso responsabile di condotta scorretta e oltremodo protestatoria a fine gara, in danno del Direttore di gara, che ha, comunque raggiunto con una manata in testa;
Pur isolando l’episodio, senza potere inquadrare lo stesso in qualsivoglia gravità di contenuto, stente la mancata indicazione a tal proposito da parte dell’arbitro nel suo rapporto, il gesto censurato presenta sempre il carattere ed un contenuto di responsabilità come un grave e mancato rispetto della persona dell’arbitro nella sua figura istituzionale;
Disattese le osservazioni comparative contenute nell’atto di appello;
Sentito il rappresentante della ricorrente all’udienza del 9.01.2007;
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a tutto il 30.04.2007 la squalifica del calciatore Milano Nicola (A.C. Pro Casteldaccia);
Senza addebito di tassa.
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