COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SACRO CUORE (ME) – (Avverso squalifica calciatore Formica Riccardo per 3 gare – GARA ROCCESE – SACRO CUORE MILAZZO – del 2.12.2006 – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA – GIR.’’C’’) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 Proc. n. 118/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SACRO CUORE (ME) – (Avverso squalifica calciatore Formica Riccardo per 3 gare – GARA ROCCESE – SACRO CUORE MILAZZO – del 2.12.2006 - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA – GIR.’’C’’) - C.U. n. 28 del 6.12.2006 Proc. n. 118/A Letto l’appello proposto dalla Società G.S.D. Sacro Cuore avverso il provvedimento in epigrafe riportato, esaminati gli atti ufficiali di gara, la Commissione Disciplinare osserva: Quanto contestato dalla Società appellante trova invece puntuale conferma sul rapporto di gara che riporta in maniera inequivocabile che il comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro tenuto dal calciatore Formica Riccardo, e ritiene equa la pena inflitta in primo grado allo stesso; Pertanto DELIBERA: Di confermare la squalifica per 3 gare al calciatore Formica Riccardo(G.S.D. Sacro Cuore); Di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00 alla Società G.S.D. Sacro Cuore.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it