COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. AKRAGAS CALCIO (AG) – (Avverso penalizzazione punti 3 in classifica e diffida GARA AKRAGAS – NISSA del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA) – C.U. n. 27 Del 29.11.2006 – Proc. n. 95/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. AKRAGAS CALCIO (AG) – (Avverso penalizzazione punti 3 in classifica e diffida GARA AKRAGAS – NISSA del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA) – C.U. n. 27 Del 29.11.2006 – Proc. n. 95/A Con appello ritualmente proposto. La A.S.D. AKRAGAS ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, ritenendola non condivisibile sia in punto di fatto che il diritto perché non rispondente a quanto all’appellante realmente ascrivibile. Ritiene, infatti, quest’ultima che il petardo esploso durante la gara in esame, rimase fuori dal terreno di giuoco, e che nessuna alterazione del potenziale atletico provocò tra le fila della Società Nissa; La Commissione Disciplinare, attesa la richiesta di audizione formulata dall’appellante, ha fissato per la sua escussione, l’udienza dibattimentale e decisionale del 09.01.2007, alla quale si è presentato il suo legale rappresentante, che ha sostanzialmente insistito nei motivi di appello; ciò premesso, nel merito, la Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, osserva che non vi è dubbio che dal rapporto dell’arbitro si evidenzia che al ‘’31° 1° Tempo un petardo tirato dalla curva dell’ Akragas e scoppiato nel fossato sottostante ma non sul terreno di gioco, faceva cadere al suolo il portiere del Nissa ‘’; Si evince ancora dagli atti acquisiti al fascicolo che questi veniva sostituito da altro compagno di squadra, e trasportato presso il Posto di Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ‘’S.Giovanni Di Dio‘’. Dal referto di tale presidio sanitario, pure acquisito agli atti, si rileva ‘’riferisce stato confusionale dopo scoppio di petardo. Non trauma diretto solo trauma acustico. Non segni neurologici focali. Ritmico. Buon compenso emodinamico.’’. Dal canto suo la Società Nissa, nelle proprie contro deduzioni, sostiene di avere subito un alterazione del potenziale atletico a causa dello scoppio del petardo, avvenuto,, a suo dire, all’interno dell’area di giuoco, molto vicino a dove si trovava il suo calciatore utilizzato quale portiere: Per completezza espositiva, va sottolineato che entrambe le parti hanno altresì prodotto, a sostegno delle proprie tesi difensive, perizie medico legali inerenti il calciatore asseritamene interessato dallo scoppio del petardo; Premesso quanto sopra, questa Decidente ritiene che l’appello proposto dell’ A.S.D. Akragas merita accoglimento, nei limiti appresso specificati. Infatti, a prescindere da quanto riportato nelle relazioni medico legali che, in quanto atti di parte, offrono una ricostruzione soggettiva degli eventi e delle loro conseguenze giungendo a conclusioni opposte, ritiene questo Commissione che detti atti debbono essere disattesi, mentre un giusto ed equo verdetto non può che essere basato esclusivamente su quanto riportato dagli atti ufficiali, ed in particolare del referto arbitrale (che a norma delle vigenti norme federali gode di fede privilegiata) e dal referto del Posto di Pronto Soccorso predetto (che è meritevole di eguale fede atteso che proviene da una struttura pubblica non portatrice di interesse alcuno nella presente vicenda). Dalle risultanze di tali atti non può che concludersi che nessun alterazione del potenziale atletico vi è stato tra le fila della Società Nissa a seguito dello scoppio del petardo. Tale evento, pur censurabile, a detta del direttore di gara si è verificato all’esterno del campo di gioco, ed all’interno di un fossato esistente sotto la curva in cui vi erano i sostenitori dell’odierna appellante, e comunque a una certa distanza dal portiere della odierna appellata. Dl referto ospedaliero nulla si evince che l’interessato si rifiutò di sottoporsi agli esami consigliati dai sanitari, indice questo rivelatore di una qualsiasi reale patologia in atto; Ritenuto l’anzidetto, va comunque censurata l’azione posta in essere dai sostenitori dell’appellante, che ne risponde oggettivamente ex art. 6 C.G.S. . Ritiene però che detta responsabilità debba essere sanzionata con un’ammenda meglio in dispositivo quantificata, che comunque tenga conto della gravità del comportamento tenuto dai sostenitori comunque non consentito dall’ordinamento federale. Per tali motivi; DELIBERA: In accoglimento dell’appello come sopra proposto, ed in riforma della impugnata decisione, di annullare la punizione della penalizzazione di punti tre in classifica e la diffida; Di infliggere alla Società A.S.D. Akragas l’ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila); Di dare atto del risultato conseguito in campo, Senza addebito di alcuna tassa.
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